Atto Organizzativo di attuazione del D.Lgs 10.03.2023 n. 24
(c.d. Decreto Whistleblowing)

Il D. Lgs. 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 63 del 15 marzo 2023, recepisce nell'ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all'interno di un'organizzazione pubblica o privata, c.d. “whistleblower”.
Nel presente Atto Organizzativo vengono chiariti gli aspetti principali della normativa e indicate le principali modalità di attuazione nell’ambito dei Siva Industria Pelli S.r.l. (di seguito società).

Cosa significa whistleblowing e chi può segnalare?

Con il termine whistleblowing s’intende la segnalazione, effettuata in modo riservato e protetto, da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”), di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno della società e del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio della sua funzione lavorativa. Possono segnalare condotte illecite:

  • i dipendenti;
  • i soggetti che si trovino, anche solo temporaneamente, a svolgere attività lavorativa all’interno della società o a collaborare con la stessa pur non avendo la qualifica di dipendenti (a titolo esemplificativo: liberi professionisti e consulenti, tirocinanti, retribuiti o meno);
  • coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con la società o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la società.

Le informazioni sulle violazioni devono sempre riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, in questo caso privato.

Quali condotte possono essere segnalate?

Il whistleblowing si riferisce a violazioni di una legge o regolamento, alla minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode e/o a gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica e va distinto dalla semplice “lamentela”, che è invece normalmente riferita ad una questione di interesse personale. Le condotte che possono essere segnalate sono molteplici e diverse. In particolare, possono essere segnalate le violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della società, commesse nell’ambito dell’organizzazione della stessa. Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse della società (es. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti).

Quali condotte non possono essere segnalate

Sono escluse dall’applicazione della disciplina del “whistleblowing” le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro. La Società ha predisposto canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante.
La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Come è possibile segnalare

1. La modalità più veloce e comoda è la segnalazione attraverso il portale dedicato di Team Duemila Srl. Si precisa che tramite la piattaforma la riservatezza dell’identità del segnalante è assolutamente garantita.
2. Tramite incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole, presso l’Organismo di Vigilanza, contattando lo stesso ai recapiti della società Labor Service S.r.l., Via Augusto Righi, n. 29 – 28100 Novara – 0321 1814220.

Cosa deve contenere la segnalazione

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario risultino chiari: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Garanzie previste dalla normativa

Un asse portante dell’intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni. La società:
a) Garantisce la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione
b) Garantisce la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’ente in ragione della segnalazione e le condizioni per la sua applicazione
c) Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorre di determinate condizioni

Canale esterno e altri canali di segnalazione

Ferma restando la preferenza per il canale interno, Siva Industria Pelli S.R.L. informa che, il D.lgs. 24/2023 ha previsto la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno e altre forme di segnalazioni diverse dal canale interno:

  • Canale esterno ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
    L’ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tale canale di segnalazione esterno (ANAC) può essere utilizzato solo per segnalare violazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) n. 3,4,5 e 6 del D.Lgs. 24/2023 e non per segnalare le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o per le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti il cui canale di segnalazione istituito è solo quello interno.
  • Divulgazione pubblica
    Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il legislatore tiene naturalmente conto dell’evoluzione dei mezzi di diffusione di massa includendovi anche i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni. La divulgazione pubblica può essere utilizzata solo per segnalare violazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) n. 3,4,5 e 6 del D.Lgs. 24/2023 e non per segnalare le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o per le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti il cui canale di segnalazione istituito è solo quello interno.
  • Denuncia all’Autorità giurisdizionale

Le suddette informazioni verranno esposte e rese facilmente visibili sulla bacheca della sede legale di Siva Industria Pelli S.r.l., oltre che sul sito internet di Siva Industria Pelli S.r.l., in apposita sezione.

Accesso al portale delle segnalazioni